Sez. U, Sentenza n. 8682 del 08/08/1995 (Rv. 493602 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - MATERNITÀ E INFANZIA - O.N.M.I. (PROTEZIONE ED ASSISTENZA DELLA MATERNITÀ ED INFANZIA) - IN GENERE | Dipendenti dell'O.N.M.I. trasferiti agli enti locali - Trattamento di fine servizio - Disciplina.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - MATERNITÀ E INFANZIA - O.N.M.I. (PROTEZIONE ED ASSISTENZA DELLA MATERNITÀ ED INFANZIA) - IN GENERE
I dipendenti dell'O.N.M.I. (Opera Nazionale Maternità e Infanzia) già in servizio alla data del 6 ottobre 1967 e trasferiti agli enti locali a seguito dello scioglimento dell'Opera, i quali abbiano a suo tempo optato, ai fini pensionistici, per l'iscrizione alla C.P.D.E.L., hanno diritto, a norma dell'art. 9 della legge n. 698 del 1975, modificato dall'art. 5 della legge n. 563 del 1977, ad un trattamento di fine servizio, per il periodo trascorso alle dipendenze dell'Opera, determinato secondo il regolamento di quiescenza del personale della medesima, richiamato senza alcuna eccezione o limitazione dall'art. 9 sopra richiamato.
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1975 num. 698 art. 6, Legge 23/12/1975 num. 698 art. 8 CORTE COST., Legge 23/12/1975 num. 698 art. 9 CORTE COST., Legge 01/08/1977 num. 563 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)