Sez. 2, Sentenza n. 24112 del 12/11/2014 (Rv. 633813 - 01)
SERVITÙ - PREDIALI - SERVITÙ COATTIVE - PASSAGGIO COATTIVO - CONDIZIONI - INTERCLUSIONE - ASSOLUTA | Interclusione del fondo - Esclusione - Sussistenza di obbligo della P.A. di realizzare la strada di collegamento fra la pubblica via ed il fondo intercluso - Negazione - Motivi.
SERVITÙ - PREDIALI - SERVITÙ COATTIVE - PASSAGGIO COATTIVO - CONDIZIONI - INTERCLUSIONE - ASSOLUTA
L'amministrazione comunale non ha l'obbligo di costruire una strada di collegamento fra la pubblica via e un edificio intercluso se tale intervento richieda una modifica dello strumento urbanistico, in quanto viene in rilievo una attività discrezionale della P.A. Né ha rilievo che il rilascio della concessione edilizia e del permesso di costruire siano condizionati (nella specie, in forza dell'art. 66, comma 6, della legge prov. Bolzano 11 agosto 1997, n. 113 nonché dell'art. 12, comma 2, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) all'esecuzione delle opere di urbanizzazione da parte del Comune medesimo o all'impegno assunto dal privato, la cui mancata realizzazione può eventualmente comportare l'illegittimità del provvedimento amministrativo autorizzativo, ma non fa sorgere un obbligo a carico dell'Amministrazione con rilevanza nei rapporti fra privati.
Riferimenti normativi: Legge Prov. Bolzano 11/08/1997 num. 13 art. 66 com. 6, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 12 com. 2, Cod. Civ. art. 1051
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)