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Sez. 2, Sentenza n. 311 del 14/01/1999 (Rv. 522263 - 01)

SERVITÙ - PREDIALI - SERVITÙ COATTIVE - PASSAGGIO COATTIVO - CONDIZIONI - INTERCLUSIONE - ASSOLUTA | Impraticabilità, non transitoria ed occasionale, dell'accesso alla via pubblica - Equiparabilità all' interclusione del fondo, destinato ad uso agricolo - Conseguenze - Diritto alla servitù coattiva.
Stato
decisa il 1999-01-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/522263-01

SERVITÙ - PREDIALI - SERVITÙ COATTIVE - PASSAGGIO COATTIVO - CONDIZIONI - INTERCLUSIONE - ASSOLUTA

Sussiste il diritto del proprietario di un fondo destinato ad uso agricolo di ottenere la servitù di passaggio coattivo attraverso il fondo del vicino anche allorché esista un transito di accesso alla via pubblica, se il cattivo stato di manutenzione di esso, non occasionale e transitorio, e il potere discrezionale della P.A. nel renderlo praticabile, ne escludano l' utilizzabilità, sì da configurare la sostanziale interclusione del fondo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1051, Cod. Civ. art. 1052 CORTE COST., Cod. Civ. art. 822, Cod. Civ. art. 824

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)