Sez. 2, Sentenza n. 311 del 14/01/1999 (Rv. 522263 - 01)
SERVITÙ - PREDIALI - SERVITÙ COATTIVE - PASSAGGIO COATTIVO - CONDIZIONI - INTERCLUSIONE - ASSOLUTA | Impraticabilità, non transitoria ed occasionale, dell'accesso alla via pubblica - Equiparabilità all' interclusione del fondo, destinato ad uso agricolo - Conseguenze - Diritto alla servitù coattiva.
SERVITÙ - PREDIALI - SERVITÙ COATTIVE - PASSAGGIO COATTIVO - CONDIZIONI - INTERCLUSIONE - ASSOLUTA
Sussiste il diritto del proprietario di un fondo destinato ad uso agricolo di ottenere la servitù di passaggio coattivo attraverso il fondo del vicino anche allorché esista un transito di accesso alla via pubblica, se il cattivo stato di manutenzione di esso, non occasionale e transitorio, e il potere discrezionale della P.A. nel renderlo praticabile, ne escludano l' utilizzabilità, sì da configurare la sostanziale interclusione del fondo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1051, Cod. Civ. art. 1052 CORTE COST., Cod. Civ. art. 822, Cod. Civ. art. 824
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)