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Sez. 5, Sentenza n. 2257 del 11/05/1999 Cc. (dep. 11/06/1999) Rv. 213771 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLAZIONE DI DOMICILIO - IN GENERE | Art 14 Costituzione - Suo ambito di operatività - Vicende dell'immobile in quanto tale - Esulano dalla tutela costituzionale - Perdita di diritti sullo stesso - Fattispecie: occupazione del fondo nell'ambito di una procedura espropriativa - Reato - Insussistenza.
Stato
decisa il 1999-05-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/213771-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLAZIONE DI DOMICILIO - IN GENERE

In tema di violazione di domicilio, l'art 14 della Costituzione tutela, contro illegittime intrusioni dall'esterno, la inviolabilità del domicilio, inteso come luogo nel quale si estrinseca, in ambito privato, la vita e la personalità del cittadino. Esorbitano tuttavia dal campo di applicazione del suddetto principio tutti gli aspetti che concernono il bene immobile in quanto tale e dunque l'acquisto e la perdita, legittimi, della proprietà, del possesso o della detenzione, specie quando costituiscono oggetto di interventi della autorità giudiziaria o di quella amministrativa. Pertanto, ogniqualvolta sia venuto legittimamente meno il titolo che giustifica la proprietà, il possesso o la detenzione dell'immobile, non può mai invocarsi il diritto alla inviolabilità del domicilio. (Nella fattispecie, la Corte ha escluso la configurabilità del delitto di violazione di domicilio, dedotta dal ricorrente, persona offesa, con riferimento alla occupazione di urgenza di un suo fondo, disposta dalla pubblica amministrazione nell'ambito di un procedimento di espropriazione). (Vedi Corte cost. sentenza n. 10 del 1971, sentenza n. 110 del 1976).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 14, Cod. Pen. art. 614

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)