Sez. 5, Sentenza n. 42806 del 26/05/2014 Ud. (dep. 13/10/2014) Rv. 260769 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLAZIONE DI DOMICILIO - IN GENERE | Introduzione in abitazione occupata abusivamente - Titolarità dello "ius excludendi" da parte degli occupanti - Possibilità - Condizioni.
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLAZIONE DI DOMICILIO - IN GENERE
Ai fini della configurabilità del reato di violazione di domicilio, l'originaria illegittimità della immissione in possesso del bene non esclude l'esercizio dello "ius excludendi" - nei confronti di soggetti terzi - da parte di chi tale illegittima immissione abbia compiuto, quando le particolari modalità con cui si è svolto il rapporto tra occupante e originario titolare del diritto sul bene consentono di ritenere quel luogo come l'effettivo domicilio del soggetto non legittimato. (Nell'affermare il principio, la Corte ha chiarito che, al fine indicato, assumono rilievo alcuni elementi sintomatici come l'apprezzabile durata della permanenza dell'occupante all'interno del luogo prescelto come abitazione, la tolleranza- frutto di una libera scelta - da parte dell'originario titolare del diritto, il pagamento di un canone periodico a titolo di ristoro per l'occupazione).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 614
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)