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Sez. 3 - , Ordinanza n. 31255 del 21/10/2022 (Rv. 666110 - 02)

ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - TRASFERIMENTO | Decreto di trasferimento - Opposizione agli atti esecutivi - Accoglimento - Inefficacia nei confronti dell'aggiudicatario - Sussistenza - Trascrizione in pendenza dell’opposizione - Irrilevanza - Fondamento.
Stato
decisa il 2022-10-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/666110-02

ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - TRASFERIMENTO

In tema di processo esecutivo, ove sia tempestivamente impugnato ex art. 617 c.p.c. il decreto di trasferimento immobiliare (per vizi relativi al procedimento di vendita o per vizi suoi propri) e l'opposizione risulti fondata, il decreto deve essere dichiarato inefficace anche in pregiudizio dei diritti dell'aggiudicatario, nonostante sia stato trascritto, non operando il disposto dell'art. 2929 c.c., che riguarda solo gli atti esecutivi precedenti alla vendita o all'assegnazione.

Cod. Civ. art. 2929, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 586 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2643 lett. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)