Sez. 3, Sentenza n. 27526 del 30/12/2014 (Rv. 634263 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - VENDITA FORZATA - IN GENERE | Art. 2929 cod. civ. - Applicabilità - Condizioni - Limiti - Nullità afferenti direttamente la vendita o l'assegnazione - Opponibilità all'assegnatario - Presupposti - Fattispecie.
ESECUZIONE FORZATA - VENDITA FORZATA - IN GENERE
La regola contenuta nell'art. 2929 cod. civ., secondo cui la nullità degli atti esecutivi che hanno preceduto la vendita e l'assegnazione non ha effetto riguardo all'acquirente o all'assegnatario, non è applicabile alle nullità che riguardino proprio la vendita o l'assegnazione, cioè quando si tratti di vizi che direttamente le concernino ovvero ad esse obbligatoriamente prodromici. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha escluso l'applicazione dell'art. 2929 cod. civ. ad un provvedimento di assegnazione di bene mobile, dichiarato nullo per violazione dell'art. 529, secondo comma, cod. proc. civ.).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 506, Cod. Proc. Civ. art. 529, Cod. Proc. Civ. art. 530, Cod. Civ. art. 2929
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)