Sez. 2, Sentenza n. 8169 del 22/07/1991 (Rv. 473274 - 01)
Vendita - Obbligazioni del venditore - Garanzia per i vizi della cosa venduta - Termini e condizioni dell'azione - Prescrizione dell'azione - In genere | Azione di garanzia per i vizi della cosa venduta - Termine annuale di prescrizione - Dalla consegna del bene venduto - Mancata scoperta dei vizi, mancata tempestiva denuncia o non necessità della denuncia - Incidenza sul termine annuale di prescrizione - Esclusione.
Vendita - Obbligazioni del venditore - Garanzia per i vizi della cosa venduta - Termini e condizioni dell'azione - Prescrizione dell'azione - In genere
L'azione del compratore contro il venditore per far valere la garanzia a norma dell'art. 1495 cod. civ. si prescrive in ogni caso nel termine di un anno dalla consegna del bene compravenduto, anche se i vizi non sono stati scoperti o non sono stati tempestivamente denunciati o se la denuncia stessa non è necessaria.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1495
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)