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Sez. L, Sentenza n. 8102 del 04/11/1987 (Rv. 455763 - 01)

AGENZIA (CONTRATTO DI) - DIRITTI DELL'AGENTE - PROVVIGIONE - IN GENERE - RITARDO DEL PREPONENTE NEL PAGAMENTO DELLE PROVVIGIONI - RIVALUTAZIONE MONETARIA - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - PROVA - OGGETTO.*
Stato
decisa il 1987-11-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/455763-01

AGENZIA (CONTRATTO DI) - DIRITTI DELL'AGENTE - PROVVIGIONE - IN GENERE - RITARDO DEL PREPONENTE NEL PAGAMENTO DELLE PROVVIGIONI - RIVALUTAZIONE MONETARIA - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - PROVA - OGGETTO.*

Con riguardo al contratto di Agenzia, in caso di ritardo del preponente nel pagamento delle provvigioni dovute all'agente, la rivalutazione monetaria del credito di quest'ultimo non può derivare dalla mera presunzione della mancata destinazione delle somme dovute in impieghi produttivi, pur in presenza di un'attività dell'agente a carattere imprenditoriale, ma occorre la dimostrazione dell'effettiva difficoltà in cui l'agente-imprenditore si sia trovato nel non poter svolgere un'attività di proficuo impiego a causa della mancata disponibilità del detto importo pecuniario. (V 3244/87, mass n 452313).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1750, Cod. Civ. art. 1751 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)