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Sez. L, Sentenza n. 3244 del 03/04/1987 (Rv. 452313 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - RIVALUTAZIONE AUTOMATICA - CAMPO DI APPLICAZIONE - CREDITI DERIVANTI DA RAPPORTI DI PARASUBORDINAZIONE - INCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1987-04-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/452313-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - RIVALUTAZIONE AUTOMATICA - CAMPO DI APPLICAZIONE - CREDITI DERIVANTI DA RAPPORTI DI PARASUBORDINAZIONE - INCLUSIONE.*

La nozione di credito di lavoro, contenuta nell'ultimo comma dell'art. 429 cod. proc. civ. che ne prevede l'automatica rivalutabilità, è comprensiva anche dei crediti derivanti dai rapporti di Agenzia, di rappresentanza e di collaborazione continuativa previsti dal n. 3 dell'art. 409 cod. proc. civ.; pertanto anche a tali rapporti (cosiddetti di parasubordinazione) si estende il principio dell'automatica rivalutazione del credito. (Conf 5607/84, mass n 497283).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 n. 3, Cod. Proc. Civ. art. 429 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)