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Sez. 3 - , Sentenza n. 16504 del 05/07/2017 (Rv. 644957 - 02)

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - ISTRUTTORE - POTERI E OBBLIGHI - IN GENERE | CTU - Mero errore materiale nelle conclusioni - Rilevazione da parte del giudicante e decisione congruente con le argomentazioni svolte dall’ausiliario - Omessa sottoposizione della questione al contraddittorio delle parti - Nullità della sentenza - Insussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-07-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/644957-02

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - ISTRUTTORE - POTERI E OBBLIGHI - IN GENERE

Non integra questione nuova, da sottoporre preventivamente alle parti, a pena di nullità della sentenza per violazione del divieto di “terza via” sancito dall’art. 101, comma 2, c.p.c., la lettura delle conclusioni di una consulenza tecnica d’ufficio in modo congruente con le sue argomentazioni, anche quando comporti il riconoscimento di un mero errore materiale ivi presente. (Principio enunciato dalla S.C. con riferimento ad un elaborato tecnico in materia di responsabilità per attività medico-chirurgica che, pur argomentando nel senso di escludere l’esistenza del nesso causale tra le condotte denunciate - consistenti nella ritarda diagnosi di una malattia oncologica - ed il danno lamentato dal paziente, nelle conclusioni recava l’omissione dell’avverbio di negazione "non", prima delle parole "correlabile al ritardo diagnostico").

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 194, Cod. Proc. Civ. art. 101 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)