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Sez. L, Sentenza n. 10353 del 19/05/2016 (Rv. 639999 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - ISTRUTTORE - POTERI E OBBLIGHI - IN GENERE | Questioni rilevate d'ufficio - Obbligo giudiziale di sottoporle alle parti - Diversa valutazione del materiale probatorio - Applicabilità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-05-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/639999-01

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - ISTRUTTORE - POTERI E OBBLIGHI - IN GENERE

L'obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio, rafforzato dall'aggiunta del secondo comma all'art. 101 c.p.c. ad opera della l. n. 69 del 2009, si estende solo alle questioni di fatto, che richiedono prove dal contenuto diverso rispetto a quelle chieste dalle parti, o alle eccezioni rilevabili d'ufficio, e non anche ad una diversa valutazione del materiale probatorio già acquisito. (Nella specie, la S.C. ha pertanto confermato la decisione di merito che aveva escluso l'obbligo di iscrizione all'INPGI per lavoratori qualificati d'ufficio assistenti ai programmi, in luogo di esercenti funzioni totalmente o affatto giornalistiche, come invece dedotto dalle parti).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 101 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 112, Legge 18/06/2009 num. 69 art. 45 com. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)