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Sez. 4, Sentenza n. 9133 del 12/12/2017 Ud. (dep. 28/02/2018) Rv. 272261 - 01

REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - DELITTI - EPIDEMIA | Epidemia colposa - Elemento materiale - Responsabilità per omissione - Configurabilità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2017-12-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/272261-01

REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - DELITTI - EPIDEMIA

In tema di delitto di epidemia colposa, non è configurabile la responsabilità a titolo di omissione in quanto l'art. 438 cod. pen., con la locuzione "mediante la diffusione di germi patogeni", richiede una condotta commissiva a forma vincolata, incompatibile con il disposto dell'art. 40, comma secondo, cod. pen., riferibile esclusivamente alle fattispecie a forma libera.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 438, Cod. Pen. art. 452

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)