Sez. 1 - , Sentenza n. 48014 del 30/10/2019 Ud. (dep. 26/11/2019) Rv. 277791 - 01
REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - DELITTI - EPIDEMIA | Evento - Fenomeno epidemico - Nozione - Conseguenze in tema di contagio per contatto fisico tra agente e vittima - Fattispecie.
REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - DELITTI - EPIDEMIA
In tema di epidemia, l'evento tipico del reato consiste in una malattia contagiosa che, per la sua spiccata diffusività, si presenta in grado di infettare, nel medesimo tempo e nello stesso luogo, una moltitudine di destinatari, recando con sé, in ragione della capacità di ulteriore espansione e di agevole propagazione, il pericolo di contaminare una porzione ancor più vasta di popolazione; ne consegue che le forme di contagio per contatto fisico tra agente e vittima, sebbene di per sé non estranee alla nozione di «diffusione di agenti patogeni» di cui all'art. 438 cod. pen., non costituiscono, di regola, antecedenti causali di detto fenomeno. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso che integrasse gli estremi del delitto in parola la condotta dell'imputato che aveva consapevolmente trasmesso il virus dell'HIV, da cui era affetto, ad una trentina di donne con le quali avuto rapporti sessuali non protetti nel corso di un periodo di nove anni, rilevando come il numero cospicuo, ma non ingente, delle stesse e l'ampiezza dell'arco temporale in cui si era verificato il contagio, unitamente al numero altrettanto cospicuo di donne che, pur congiuntesi senza protezione con l'imputato, non era rimasto infettato, deponesse per il difetto della connotazione fondamentale del fenomeno epidemico della facile trasmissibilità della malattia ad un numero potenzialmente sempre più elevato di persone).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 438
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)