Sez. 1, Ordinanza n. 641 del 19/05/1972 Cc. (dep. 11/10/1972) Rv. 122041 - 01
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - MOTIVAZIONE - MOTIVAZIONE PER RELATIONEM - VALIDITA - CONDIZIONI.*
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - MOTIVAZIONE - MOTIVAZIONE PER RELATIONEM - VALIDITA - CONDIZIONI.*
La motivazione per relationem soddisfa all'Obbligo di motivare un provvedimento diverso dalla sentenza(nella specie, mandato di cattura)adattando ad esso gli argomenti gia esposti per un altro provvedimento, reso sul medesimo oggetto, mediante espresso richiamo.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 264 com. 2, Cod. Proc. Pen. art. 148 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)