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Sez. 6, Sentenza n. 1361 del 21/05/1990 Cc. (dep. 20/08/1990) Rv. 185133 - 01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - FORME - IN GENERE - MOTIVAZIONE - PER RELATIONEM - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONE: NECESSITÀ CHE LA MOTIVAZIONE RICHIAMATA SIA CONOSCIUTA O CONOSCIBILE.*
Stato
decisa il 1990-05-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/185133-01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - FORME - IN GENERE - MOTIVAZIONE - PER RELATIONEM - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONE: NECESSITÀ CHE LA MOTIVAZIONE RICHIAMATA SIA CONOSCIUTA O CONOSCIBILE.*

La motivazione "per relationem" non è di per sè illegittima, ma solo a condizione che quella richiamata sia conosciuta o conoscibile dall'interessato per modo che questi sia in grado di controllarne (sia pure esaminando un provvedimento diverso) la congruenza, la logicità e, quindi, la legittimità (fattispecie in cui il G.i.P. aveva disposto un sequestro "giusta la motivazione addotta dal P.m. richiedente"; la Cassazione, nell'affermare il principio di cui in massima ha annullato il provvedimento del G.i.P. in quanto la motivazione della richiesta del P.m., cui egli si era richiamato, era contenuta in un atto per il quale non è previsto il deposito, se non, eventualmente, al momento della richiesta di rinvio a giudizio - art. 416 nuovo cod. proc. pen. - ovvero dell'emissione del decreto di rinvio a giudizio - art. 554, comma quarto, nuovo cod. proc. pen.). (V mass n 122041).*

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 125, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 321 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)