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Sez. 5, Sentenza n. 5908 del 26/04/1979 Ud. (dep. 26/06/1979) Rv. 142360 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - RIFERIMENTO ALLA PENA COMPLESSIVA.*
Stato
decisa il 1979-04-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/142360-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - RIFERIMENTO ALLA PENA COMPLESSIVA.*

Il divieto della reformatio in peius sancito dall'art 515 cod proc pen va riferito non alla pena base, ma a quella che e stata inflitta dal primo giudice dopo il computo degli aumenti e delle diminuzioni.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)