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Sez. 5, Sentenza n. 6402 del 14/03/1990 Ud. (dep. 03/05/1990) Rv. 184228 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - RIFERIMENTO AL RISULTATO FINALE DELL'OPERAZIONE DI COMPUTO DELLA PENA E NON ANCHE CRITERI DI DETERMINAZIONE E AI RELATIVI CALCOLI - RATIO.*
Stato
decisa il 1990-03-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/184228-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - RIFERIMENTO AL RISULTATO FINALE DELL'OPERAZIONE DI COMPUTO DELLA PENA E NON ANCHE CRITERI DI DETERMINAZIONE E AI RELATIVI CALCOLI - RATIO.*

Il divieto della riforma peggiorativa, sancito dall'art. 515, terzo comma, cod. proc. pen. per il giudizio in grado di appello e valevole anche nel giudizio di rinvio, afferisce soltanto al risultato finale dell'operazione di computo della pena, non anche ai criteri di Determinazione della medesima e ai relativi calcoli (di pena base o intermedi). Infatti, la lettera della norma, nello stabilire che "il giudice non può infliggere una pena più grave per specie o quantità, chiaramente vuol riferirsi all'atto giurisdizionale della irrogazione, il quale si compie nel momento finale dell'applicazione al caso concreto della sanzione astrattamente comminata dalla legge; lo spirito della disposizione non può non identificarsi nella sola finalità di evitare che l'imputato impugnante, in assenza di impugnazione del P.m., possa essere destinatario di un trattamento sanzionatorio, che, nella sua afflittività reale ed effettiva, si riveli deteriore rispetto a quello a suo tempo riservatogli dal giudice del primo giudizio (ovvero dal giudice della sentenza annullata con rinvio dalla Cassazione). (Conf mass n 174401; (Conf mass n 174931; (Conf mass n 172469; (Conf mass n 142360; (contra mass n 177934; (contra mass n 181616).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)