Sez. 3, Sentenza n. 10724 del 11/08/2000 (Rv. 539528 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - SPESE GIUDIZIALI - IN GENERE | Esecuzione presso terzi - Spese - Onere del debitore assegnatario.
ESECUZIONE FORZATA - SPESE GIUDIZIALI - IN GENERE
A norma dell'art. 95 cod.proc.civ., nel processo esecutivo che si svolge con le forme del pignoramento di crediti o di cose del debitore che sono in possesso di terzi e si conclude con l'ordinanza di assegnazione del credito, l'obbligo del pagamento delle spese grava sul debitore assegnatario e non sul terzo assegnato.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 95
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)