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Sez. 3, Sentenza n. 10724 del 11/08/2000 (Rv. 539528 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - SPESE GIUDIZIALI - IN GENERE | Esecuzione presso terzi - Spese - Onere del debitore assegnatario.
Stato
decisa il 2000-08-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/539528-01

ESECUZIONE FORZATA - SPESE GIUDIZIALI - IN GENERE

A norma dell'art. 95 cod.proc.civ., nel processo esecutivo che si svolge con le forme del pignoramento di crediti o di cose del debitore che sono in possesso di terzi e si conclude con l'ordinanza di assegnazione del credito, l'obbligo del pagamento delle spese grava sul debitore assegnatario e non sul terzo assegnato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 95

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)