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Sez. 3, Sentenza n. 3985 del 18/03/2003 (Rv. 561202 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - PROCESSO DI ESECUZIONE | Esecuzione forzata - Spese sopportate dal creditore procedente e dagli intervenuti - Liquidazione - Giudice dell'esecuzione - Spettanza - Modalità - Art. 95 cod. proc. civ. - Applicabilità.
Stato
decisa il 2003-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/561202-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - PROCESSO DI ESECUZIONE

In tema di esecuzione forzata, spetta al giudice dell'esecuzione davanti al quale il processo si è svolto disporre, ai sensi dell'art. art. 95 cod. proc. civ., con il provvedimento di distribuzione del ricavato che lo chiude (art. 510, primo comma, cod. proc. civ.), in ordine al rimborso delle spese sopportate dal creditore pignorante e dagli intervenuti, e tale liquidazione costituisce un accertamento strumentale alla detta distribuzione, insuscettibile di acquisire forza di giudicato al di fuori del processo in cui è fatta.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 95, Cod. Proc. Civ. art. 510

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)