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Sez. 3, Ordinanza n. 28333 del 04/11/2024 (Rv. 672649-02)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Cassazione con rinvio - Rapporti tra giudizio rescindente e rescissorio - Litisconsorzio necessario processuale - Sussistenza - Riassunzione della causa nei confronti di uno solo dei litisconsorti - Conseguenze - Estinzione del processo - Esclusione - Integrazione del contraddittorio ex art. 102, comma 2, c.p.c. - Necessità.
Stato
decisa il 2024-11-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/672649-02

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE

Il giudizio di rinvio deve svolgersi tra tutte le parti nei confronti delle quali vennero pronunciate la sentenza di cassazione e quella cassata, con la conseguenza che, vertendosi in tema di litisconsorzio necessario, la tempestiva riassunzione della causa nei confronti di uno solo dei litisconsorti è sufficiente ad impedire l'estinzione del processo ex art. 393 c.p.c., la quale si verifica solo in caso di mancata integrazione del contraddittorio nel termine perentorio che il giudice è tenuto ad assegnare ai sensi dell'art. 102, comma 2, c.p.c.

Cod. Proc. Civ. art. 392, Cod. Proc. Civ. art. 393, Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 102 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)