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Sez. 2, Sentenza n. 3154 del 28/06/1989 (Rv. 463256 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE - RIASSUNZIONE DELLA CAUSA NEI CONFRONTI DI UNO SOLO DEI LITISCONSORTI - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1989-06-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/463256-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE - RIASSUNZIONE DELLA CAUSA NEI CONFRONTI DI UNO SOLO DEI LITISCONSORTI - SUFFICIENZA.*

Il giudizio di rinvio - a seguito di annullamento della sentenza da parte della Cassazione - deve svolgersi tra tutte le parti nei confronti delle quali sono state pronunciate la sentenza di annullamento e quella cassata, con la conseguenza che, vertendosi in tema di litisconsorzio necessario, la tempestiva riassunzione della causa nei confronti di uno solo dei litisconsorti è sufficiente ad evitare ogni decadenza, e quindi ad impedire l'Estinzione del processo prevista dall'art. 393 cod. proc. civ., purché la riassunzione nei confronti degli altri litisconsorti venga effettuata nel termine assegnato dal giudice. (V 1216/80, mass n 404717; (Conf 742/71, mass n 350552).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 392, Cod. Proc. Civ. art. 393

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)