Sez. 6, Sentenza n. 2777 del 17/01/1995 Ud. (dep. 16/03/1995) Rv. 200680 - 01
Impugnazioni - Appello - Decisioni in camera di consiglio - In genere | Rinuncia ai motivi di appello - Concordato sulla pena - Ricorso per cassazione - Esclusione.
Impugnazioni - Appello - Decisioni in camera di consiglio - In genere
La procedura di cui all'art. 599.4 c.p.p. (rinuncia a tutti i motivi di appello, ad eccezione di quello relativo alla pena, "patteggiata" tra le parti e conformemente applicata dal giudice) preclude la riproposizione, nel ricorso per cassazione, di ogni questione relativa ai motivi rinunciati e alla misura della pena inflitta.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 599 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)