Sez. 4, Sentenza n. 5319 del 28/05/1997 Ud. (dep. 05/06/1997) Rv. 207923 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - IN GENERE | Accordo delle parti sull'applicazione della pena - Rinuncia ai motivi di appello - Nullità assolute - Insussistenza - Motivazione - Necessità - Esclusione.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - IN GENERE
L'accordo in sede di appello sull'applicazione della pena con rinuncia agli altri motivi esclude l'esame di tali motivi, divenuti inammissibili. Il giudice dell'impugnazione ha, tuttavia, il potere-dovere di rilevare d'ufficio le nullità assolute (art. 179 cod. proc. pen.) e l'inutilizzabilità di prove illegittimamente acquisite (art. 191 cod. proc. pen.) ma, ove non le ravvisi, non è tenuto ad una motivazione in negativo.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 com. 4 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 599 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 191 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)