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Sez. L, Sentenza n. 2756 del 09/03/1995 (Rv. 491031 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI | Errori in ordine alla prospettazione della sanzione applicabile contenuti nella contestazione - Deducibilità per la prima volta in sede di legittimità e rilevabilità d'ufficio - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491031-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI

In tema di sanzioni disciplinari applicabili al lavoratore subordinato, gli eventuali errori in ordine alla prospettazione della sanzione applicabile contenuti nella contestazione dell'addebito, ove non denunziati nelle precedenti fasi di merito non possono formare oggetto di censure in sede di legittimità, restando inoltre escluso che tali errori siano rilevabili d'ufficio quando il lavoratore sia stato comunque posto nelle condizioni di potersi difendere in ordine ai fatti contestatigli.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)