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Sez. L, Sentenza n. 11779 del 11/12/1990 (Rv. 470102 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - COMUNICAZIONE DELLA SANZIONE O INDICAZIONE DELLE NORME IDONEE A FARLA DESUMERE - EFFETTI - IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE PIÙ GRAVE DI QUELLA COMUNICATA O DESUMIBILE - PRECLUSIONE.*
Stato
decisa il 1990-12-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/470102-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - COMUNICAZIONE DELLA SANZIONE O INDICAZIONE DELLE NORME IDONEE A FARLA DESUMERE - EFFETTI - IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE PIÙ GRAVE DI QUELLA COMUNICATA O DESUMIBILE - PRECLUSIONE.*

La comunicazione al lavoratore, nella lettera di contestazione dell'addebito, della sanzione che si intende irrogare, o la specificazione delle Disposizioni dalle quali tale sanzione è desumibile, si risolve nella specificazione dei tratti distintivi dei fatti materiali sui quali il lavoratore è chiamato a difendersi e, pertanto, implicando l'estraneità alla concreta realizzazione del sistema contestazione - difesa delineando dall'art. 7 della legge n. 300 del 1970 di una sanzione diversa da quella suddetta, ha l'effetto di precludere (salvo nuove contestazioni nei limiti segnati dal principio d'immediatezza) l'irrogazione di una sanzione più grave di quella comunicata con la lettera di contestazione o desumibile dalle norme ivi richiamate. (V 547/88, mass n 457051; (V 2206/87, mass n 451439; (V 7698/86, mass n 449683; (V 6157/86, mass n 448438).*

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)