Sez. 2, Sentenza n. 4688 del 26/02/2009 (Rv. 606728 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - SOLIDARIETÀ | "Ex" art. 6 legge n. 689 del 1981 - Conseguenze - Facoltà della P.A. di procedere contro uno dei responsabili o ambedue - Sussistenza - Limiti - Fattispecie.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - SOLIDARIETÀ
In materia di sanzioni amministrative pecuniarie, il vincolo intercorrente tra l'autore materiale della violazione e la persona giuridica di cui è prevista la responsabilità solidale consente all'autorità' amministrativa competente di agire contro ambedue gli obbligati oppure contro uno o l'altro di essi, ferma restando la necessità che il soggetto in concreto chiamato a rispondere si sia visto contestare o notificare la violazione, così da essere in grado di far pervenire alla P.A. ogni possibile deduzione difensiva. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, che aveva accolto l'opposizione in base al rilievo - ritenuto erroneo - per cui, essendo rimasto estraneo l'autore materiale del fatto alla contestazione ed all'irrogazione della sanzione, fosse divenuta impossibile per la società ingiunta la ricostruzione difensiva del fatto commesso dall'"extraneus").
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)