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Sez. 1, Sentenza n. 23783 del 22/12/2004 (Rv. 582592 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - SOLIDARIETÀ | "Ex" art. 6 legge n. 689 del 1981 - Conseguenze - Facoltà della p.a. di procedere contro uno dei responsabili o ambedue - Sussistenza - Legittimazione alla impugnativa - Spettanza ai soli soggetti in concreto destinatari del provvedimento sanzionatorio - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-12-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/582592-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - SOLIDARIETÀ

In materia di sanzioni amministrative pecuniarie, il vincolo intercorrente tra l'autore materiale della violazione e la persona giuridica di cui è prevista la responsabilità solidale consente all'autorità' amministrativa competente di agire contro ambedue gli obbligati oppure contro uno o l'altro di essi. Ma, ferma restando la necessità che il soggetto in concreto chiamato a rispondere si sia visto contestare o notificare la violazione, essendo così messo in grado di far pervenire all'autorità' competente scritti a sua difesa, la legittimazione all'opposizione appartiene ai soli soggetti in concreto destinatari del provvedimento sanzionatorio (nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, con riguardo alla opposizione al decreto con il quale il Ministero del tesoro, su proposta della Consob, aveva irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria a carico degli opponenti, nelle rispettive qualità, ingiungendo peraltro il pagamento, con obbligo di regresso verso i responsabili, alla società cui gli opponenti erano a vario titolo legati, aveva dichiarato il difetto di legittimazione degli opponenti stessi alla stregua del rilievo che costoro, sebbene individuati come autori delle violazioni contestate, non erano destinatari del decreto, che era stato infatti notificato alla sola società).

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 6, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)