Sez. L, Sentenza n. 3964 del 20/03/2001 (Rv. 544928 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI | Cassa integrazione guadagni straordinaria - Richiesta di rimborso delle anticipazioni erogate ai lavoratori dal datore di lavoro - Applicabilità del termine di decadenza previsto per la cassa integrazione guadagni ordinaria dall'art. 9 del D.Lgs. C.P.S. n. 689 del 1947 - Esclusione - Soggezione del diritto del datore di lavoro a prescrizione - Sussistenza.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI
Alle domande di rimborso delle anticipazioni erogate dal datore di lavoro ai propri dipendenti collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria non è applicabile il termine di decadenza previsto per il trattamento di cassa integrazione guadagni ordinaria dall'art. 9 del D.Lgs. C.P.S. n. 869 del 1947, ratificato con legge n. 498 del 1951, come modificata dall'art. 16 della legge n. 164 del 1975, in quanto la disciplina della c.i.g. ordinaria non è estensibile alla c.i.g. straordinaria: in tale seconda ipotesi, il diritto del datore di lavoro al rimborso delle predette anticipazioni è soggetto non già a decadenza, ma a prescrizione.
Riferimenti normativi: Decr. Leg. Capo Provv. Stato 12/08/1947 num. 869 art. 9, Legge 21/05/1951 num. 498, Legge 20/05/1975 num. 164 art. 16
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)