Sez. L, Sentenza n. 3175 del 02/04/1999 (Rv. 524862 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI | Cassa integrazione guadagni straordinaria - Richiesta di rimborso delle anticipazioni erogate ai lavoratori da parte del datore di lavoro - Applicabilità del termine semestrale di decadenza previsto per la cassa integrazione guadagni ordinaria dall'art.9 del D.Lgs.C.p.S. n. 869 del 1947 - Esclusione - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI
Alle domande di rimborso delle anticipazioni erogate al datore di lavoro ai propri dipendenti collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria non è applicabile il termine semestrale di decadenza previsto per il trattamento di cassa integrazione guadagni ordinaria dall'art. 9 del D.Lgs.C.p.S. n. 869 del 1947, ratificato con legge n. 498 del 1951, come modificato dall'art. 16 della legge n. 164 del 1975. (Nella specie la sentenza di merito - cassata dalla S.C. - aveva ritenuto possibile l'estensione alla normativa sulla cassa integrazione guadagni straordinaria del suddetto termine decadenziale muovendo dalla premessa che non fosse prospettabile una differenziazione tra le due casse integrazione guadagni oltre alcune disposizioni specifiche, sussistendo comunque una generale comune regolamentazione).
Riferimenti normativi: Decr. Leg. Capo Provv. Stato 12/08/1947 num. 869 art. 9, Legge 21/05/1951 num. 498, Legge 20/05/1975 num. 164 art. 16
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)