Sez. 3, Ordinanza n. 10833 del 22/04/2024 (Rv. 670789-01)
ACQUE - OPERE IDRAULICHE, DI BONIFICA E DERIVAZIONE E UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE - DANNI | Consorzio di bonifica - Manutenzione delle sponde di corso d’acqua - Responsabilità per difetto di manutenzione - Presupposti - Fattispecie.
ACQUE - OPERE IDRAULICHE, DI BONIFICA E DERIVAZIONE E UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE - DANNI
L'obbligo di manutenzione e la correlata responsabilità dei consorzi di bonifica, ai sensi del combinato disposto degli artt. 31, commi 1 e 2, e 34, comma 1, l.r. Lazio n. 53 del 1998, riguardano solo i corsi d'acqua demaniali (in seguito ad affidamento ai consorzi da parte delle province) individuati con delibera della Giunta regionale del Lazio. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza della Corte territoriale che aveva rigettato la domanda di risarcimento dei danni derivanti dalla mancata ripulitura degli argini e dell'alveo di un corso d'acqua, spiegata dal proprietario di un fondo confinante nei confronti del consorzio territorialmente competente, rilevando che nessuna delle suddette norme indicava specifici obblighi di manutenzione dei corsi d'acqua).
Legge Reg. Lazio 11/12/1998 num. 53 art. 34, Legge Reg. Lazio 11/12/1998 num. 53 art. 31, Regio Decr. 13/02/1933 num. 215 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)