Sez. U - , Sentenza n. 1369 del 22/01/2021 (Rv. 660221 - 01)
ACQUE - OPERE IDRAULICHE, DI BONIFICA E DERIVAZIONE E UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE - DANNI | Consorzio di bonifica - Manutenzione di canale - Responsabilità per difetto di manutenzione - Presupposti - Fattispecie.
ACQUE - OPERE IDRAULICHE, DI BONIFICA E DERIVAZIONE E UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE - DANNI
In caso di esondazione di un canale, nel riparto di responsabilità per i danni derivanti da difetto di manutenzione occorre verificare se ed in quale misura il consorzio di bonifica sia stato realmente investito di funzioni di manutenzione del corso d'acqua, a tal fine attribuendo rilievo non solo alla formale consegna dell'opera ovvero all'esistenza di una manutenzione di fatto ma anche alle leggi regionali in materia. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto responsabile un consorzio di bonifica della Regione Campania in virtù della l. reg. n. 4 del 2003, che, nel delimitare i comprensori di bonifica, aveva incluso l'alveo in questione nel perimetro del medesimo consorzio, quale elemento di dislocazione geografica rilevante ai sensi degli artt. 33 e 54 del r.d. n. 215 del 1933).
Riferimenti normativi: Regio Decr. 13/02/1933 num. 215 art. 33, Regio Decr. 13/02/1933 num. 215 art. 54, Legge Reg. Campania 25/02/2003 num. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)