Sez. 6, Sentenza n. 3774 del 17/11/1999 Cc. (dep. 28/01/2000) Rv. 216407 - 01
GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - ASTENSIONE - MOTIVI | Giudice chiamato a giudicare un imputato sullo stesso fatto per il quale nell'ambito di diverso procedimento aveva adottato una decisione "de libertate" - Dovere di astensione - Sussistenza - Ragione.
GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - ASTENSIONE - MOTIVI
In tema di imparzialità del giudice, alla luce degli interventi della Corte costituzionale, l'esigenza di assicurare la terzietà del giudice va estesa anche alla ipotesi in cui il pregiudizio consegua all'esercizio di funzioni in un diverso procedimento, ove il giudice abbia espresso una valutazione di merito sullo stesso fatto attribuito a un determinato soggetto in ordine al quale è poi chiamato a giudicare. Peraltro, in tale ipotesi, lo strumento di tutela del principio del "giusto processo" va ricercato negli istituti dell'astensione e della ricusazione e non in quello della incompatibilità, il quale presuppone la preventiva individuazione, per fini organizzativi della funzione giurisdizionale, di tassative figure "fisiologiche" e, conseguentemente, prevedibili. (Fattispecie in cui il giudice aveva esaminato un appello "de libertate", esprimendo una valutazione di sostanziale colpevolezza, in relazione al reato di cui all'art. 416 bis attribuito a un soggetto relativamente al quale era stato successivamente chiamato a svolgere la funzione di giudizio in un diverso procedimento; l'imputato aveva rilevato, con la ricusazione, l'incompatibilità: la Corte ha censurato la declaratoria di manifesta infondatezza della ricusazione fatta dal giudice di merito). Vedi Corte cost., sent. n. 131 del 1996; sent. n. 371 del 1996; sent. n. 241 del 1999.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 36 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 36 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 36 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 36 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)