Sez. 6, Sentenza n. 3853 del 11/04/2002 Cc. (dep. 24/01/2003) Rv. 224055 - 01
GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - RICUSAZIONE - IN GENERE | Giudice chiamato a giudicare un imputato su un fatto già valutato in altra sede processuale - Astensione - Ricusazione - Valutazione caso per caso - Sussistenza.
GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - RICUSAZIONE - IN GENERE
Le eventuali valutazioni sul merito della responsabilità penale, idonee a determinare un effetto pregiudicante, devono essere oggetto di una valutazione caso per caso, che tenga conto dello specifico contenuto dell'atto, ai fini di verificarne la possibile incidenza sull'imparzialità del giudice, rimuovendo il pregiudizio mediante il ricorso agli istituti dell'astensione e della ricusazione. (Fattispecie in cui lo stesso giudice persona fisica, pronunziandosi sulla responsabilità di un individuo a seguito della denuncia da quest'ultimo mossa a carico di un altro soggetto, ha espresso valutazioni di merito sulla fondatezza della denuncia stessa ed è poi stato chiamato a giudicare il denunciato proprio con riferimento a tali fatti).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 36 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 36 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 38, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 38
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)