Sez. U, Sentenza n. 2996 del 23/06/1989 (Rv. 463179 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COOPERATIVE EDILIZIE - IN GENERE - COMPETENZA - GIURISDIZIONE - ART. 131 DEL R.D. N. 1165 DEL 1938 - COOPERATIVE EDILIZIE CHE USUFRUISCONO DEL CONTRIBUTO FINANZIARIO DELLO STATO - DEVOLUZIONE DI DETERMINATE CONTROVERSIE ALLE APPOSITE COMMISSIONI DI VIGILANZA - IMPUGNABILITÀ DELLE RELATIVE DECISIONI DINANZI AL GIUDICE AMMINISTRATIVO - COOPERATIVE CHE GODONO DI MUTUI REGIONALI AGEVOLATI - ESTENSIONE DELLA PREDETTA NORMATIVA.*
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COOPERATIVE EDILIZIE - IN GENERE - COMPETENZA - GIURISDIZIONE - ART. 131 DEL R.D. N. 1165 DEL 1938 - COOPERATIVE EDILIZIE CHE USUFRUISCONO DEL CONTRIBUTO FINANZIARIO DELLO STATO - DEVOLUZIONE DI DETERMINATE CONTROVERSIE ALLE APPOSITE COMMISSIONI DI VIGILANZA - IMPUGNABILITÀ DELLE RELATIVE DECISIONI DINANZI AL GIUDICE AMMINISTRATIVO - COOPERATIVE CHE GODONO DI MUTUI REGIONALI AGEVOLATI - ESTENSIONE DELLA PREDETTA NORMATIVA.*
L'art. 131 del R.d. 28 aprile 1938 n. 1165, il quale, con riguardo alle cooperative edilizie che usufruiscano del contributo finanziario dello stato, devolve determinate controversie, come quella in tema di esclusione del socio assegnatario (ancorché investa posizioni di diritto soggettivo e quale che sia la motivazione dell'esclusione), alle apposite commissioni di vigilanza, le cui determinazioni sono poi impugnabili davanti al giudice amministrativo, trova applicazione pure per le cooperative che godano di mutui regionali agevolati, secondo le previsioni della legge 5 agosto 1978 n. 457 sull'edilizia residenziale, trattandosi di erogazioni che comunque fanno capo allo stato e gravano sul suo bilancio. (V 4788/87, mass n 453438).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 28/04/1938 num. 1165 art. 131 CORTE COST., Legge 05/08/1978 num. 457 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)