Sez. U, Sentenza n. 4788 del 28/05/1987 (Rv. 453438 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - DECADENZE O REVOCA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - COOPERATIVE EDILIZIE - DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI - DOMANDA DELL'ASSEGNATARIO PER LA DECLARATORIA DELLA INVALIDITÀ DI DELIBERAZIONE DI DECADENZA DALL'ASSEGNAZIONE PER L'ACCERTAMENTO DELLA QUALITÀ DI SOCIO, PER LA CONDANNA DELLA COOPERATIVA ALLA RESTITUZIONE DELL'ALLOGGIO ED IL RISARCIMENTO DEL DANNO, E, IN VIA SUBORDINATA, PER LA RESTITUZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO E DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - RIPARTIZIONE - CRITERI.*
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - DECADENZE O REVOCA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - COOPERATIVE EDILIZIE - DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI - DOMANDA DELL'ASSEGNATARIO PER LA DECLARATORIA DELLA INVALIDITÀ DI DELIBERAZIONE DI DECADENZA DALL'ASSEGNAZIONE PER L'ACCERTAMENTO DELLA QUALITÀ DI SOCIO, PER LA CONDANNA DELLA COOPERATIVA ALLA RESTITUZIONE DELL'ALLOGGIO ED IL RISARCIMENTO DEL DANNO, E, IN VIA SUBORDINATA, PER LA RESTITUZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO E DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - RIPARTIZIONE - CRITERI.*
In ipotesi di cooperativa edilizia che operi con il contributo anche parziale dello stato (ivi incluso quelle inerente agli interessi sul mutuo agevolato), e con riguardo alla domanda proposta dall'assegnatario, prima della stipulazione del mutuo individuale, per sentir dichiarare l'Invalidità di deliberazione di decadenza dell'assegnazione; riconoscere la propria qualità di socio, condannare la cooperativa alla restituzione dell'alloggio ed al risarcimento dei danni conseguenti dall'illegittima privazione del suo godimento, nonché, in via subordinata, ove venga riconosciuta la validità ed operatività di detta deliberazione, per ottenere la restituzione di somme indebitamente versate, rientra, circa le prime due istanze, nella previsione dell'art. 131 del R.d. 28 aprile 1938 n. 1165, e spetta quindi alla giurisdizione del giudice amministrativo, in via d'impugnazione delle decisioni delle apposite commissioni di vigilanza, mentre, per tutte le altre richieste, non incluse in tale previsione e peraltro attinenti a posizioni di diritto soggettivo, è devoluta alla cognizione del giudice ordinario (fermo restando il divieto per detto giudice ordinario d'indagare sul presupposto delle pretese attrici, costituito dall'Invalidità o meno dell'indicata deliberazione, sulla quale deve decidere solo il giudice amministrativo). (V 4850/82, mass n 422852; (V 4360/81, mass n 415047; (V 1494/76, mass n 380233).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 28/04/1938 num. 1165 art. 131 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)