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Sez. 3, Sentenza n. 2234 del 03/07/1968 (Rv. 334476 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE- RIPARAZIONI E MANUTENZIONE - VIZI DELLA COSA LOCATA - DIFFERENZA.*
Stato
decisa il 1968-07-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/334476-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE- RIPARAZIONI E MANUTENZIONE - VIZI DELLA COSA LOCATA - DIFFERENZA.*

La garanzia per i vizi della cosa locata che ne diminuiscono l'idoneita all'uso pattuito e obbligazione del locatore ben distinta da quella della manutenzione della cosa in stato da servire all'uso convenuto. La prima (art 1578) e fondata sul presupposto che la cosa locata sia in condizioni di poter essere goduta la seconda, derivante dagli artt. 1575 n.2 e 1576 cod. civ. si basa, invece, sulla necessita di mantenere la cosa in condizione da servire all'uso per cui e locata ed importa l'Obbligo, per il locatore, di provvedere tempestivamente a tutte le riparazioni necessarie.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1575, Cod. Civ. art. 1576, Cod. Civ. art. 1578

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)