Sez. 3, Sentenza n. 3620 del 15/12/1972 (Rv. 361626 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - VIZI DELLA COSA LOCATA - FONDAMENTO DELLA GARANZIA - MANTENIMENTO DELLA COSA IN BUONO STATO LOCATIVO - RELATIVA OBBLIGAZIONE - DISTINZIONE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITA DEL LOCATORE - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - VIZI DELLA COSA LOCATA - FONDAMENTO DELLA GARANZIA - MANTENIMENTO DELLA COSA IN BUONO STATO LOCATIVO - RELATIVA OBBLIGAZIONE - DISTINZIONE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITA DEL LOCATORE - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
La garanzia dovuta dal locatore per i vizi della cosa locata (art 1578 cod civ) e fondata sul presupposto che la cosa sia in condizioni di poter essere goduta, e va distinta dall'obbligazione relativa alla manutenzione (artt 1575 n 2 e 1576 cod civ), che impone al locatore di provvedere tempestivamente alle riparazioni necessarie a mantenere la cosa locata in istato da servire all'uso convenuto. Dalla responsabilita per l'inadempimento di tale obbligazione, il locatore puo liberarsi solo provando, a norma dell'art 1218 cod civ, che l'inadempimento e dovuto a causa a lui non imputabile. (nella specie era stata affermata la responsabilita del locatore per i danni subiti dal conduttore di un magazzino per infiltrazioni di acqua dal tetto, sul rilievo che l'ignoranza, da parte del locatore, del verificarsi delle lamentate infiltrazioni, non escludeva l'Obbligo, a suo carico, di curare con particolare diligenza la manutenzione del tetto, del quale conosceva lo stato, prevenendo o troncando allo inizio inconvenienti facilmente prevedibili). (V 2234'68, mass n 334476).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1577, Cod. Civ. art. 1576, Cod. Civ. art. 1578, Cod. Civ. art. 1575
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)