Sez. 1, Sentenza n. 10704 del 20/05/1980 Ud. (dep. 22/10/1980) Rv. 146287 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI ESTORSIONE - INGIUSTO PROFITTO - NOZIONE - FATTISPECIE.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI ESTORSIONE - INGIUSTO PROFITTO - NOZIONE - FATTISPECIE.*
Nel delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione - cosi come nel delitto di estorsione - per ingiusto profitto deve intendersi qualsiasi utilita, anche di natura non patrimoniale, purche si risolva in una situazione che abbia Rilevanza per il diritto e che costituisca un vantaggio per il soggetto attivo del reato. (nella specie gli imputati, detenuti in una casa penale, avevano con violenza sequestrato degli agenti di custodia al fine di conseguire, in cambio della loro liberazione, la propria scarcerazione. La Cassazione ha chiarito che giustamente i giudici di merito avevano ritenuto che la scarcerazione cui miravano gli imputati costituiva un ingiusto profitto).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 630 CORTE COST., Legge 18/05/1978 num. 191 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)