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Sez. 3, Sentenza n. 2224 del 23/10/1965 (Rv. 314193 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - NOVAZIONE - SOGGETTIVA - SORTE DELLE GARANZIE ORIGINARIE.*
Stato
decisa il 1965-10-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/314193-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - NOVAZIONE - SOGGETTIVA - SORTE DELLE GARANZIE ORIGINARIE.*

A norma dell'art.1275 cod.civ., nel caso in cui il creditore libera il debitore originario (ipotesi di novazione soggettiva), le garanzie annesse al credito, compresa la fideiussione, non si estinguono, se colui che le ha prestate consente espressamente a mantenerle.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1275

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)