Sez. 3 - , Ordinanza n. 21769 del 28/08/2019 (Rv. 654928 - 01)
TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERÒ) - NOVAZIONE | Cambiale - Avallo - Azione cambiaria - Eccezioni opponibili dall’avallante - Rinnovo delle cambiali - Opponibilità dall’avallante - Condizioni
TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERÒ) - NOVAZIONE
L'avallante di una cambiale può opporre al portatore del titolo l'avvenuto rinnovo di esso solo nel caso in cui tale rinnovo configuri, per espressa volontà delle parti, novazione dell'obbligazione cambiaria, e, cioè, estinzione di quella portata dal titolo rinnovato, non anche nell'ipotesi in cui, difettando l'"animus novandi", il rinnovo stesso vada considerato quale mera proroga della scadenza del titolo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1231, Cod. Civ. art. 1293, Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 21, Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 37, Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 65, Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 66, Cod. Civ. art. 1230
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)