Sez. 5, Sentenza n. 4254 del 09/03/1999 Ud. (dep. 01/04/1999) Rv. 213094 - 01
REATO - REATO IMPOSSIBILE | Falso - Grossolanità - Valutazione da parte di un esperto - Esclusione - Apprezzamento da parte di persona di media diligenza - Sufficienza - Fattispecie: falsificazione di BPT.
REATO - REATO IMPOSSIBILE
In tema di falso, la grossolanità della contraffazione, che dà luogo al reato impossibile, non va giudicata alla stregua delle conoscenze e delle conclusioni di un esperto del settore. Invero la punibilità è esclusa solo quando il falso sia "ictu oculi" riconoscibile da qualsiasi persona di comune discernimento ed avvedutezza e non si deve far riferimento né alle particolari cognizioni ed alla competenza specifica di soggetti qualificati, né alla straordinaria diligenza di cui alcune persone possono esser dotate. (Fattispecie in cui la falsità di un BPT era stata definita "grossolana" dal perito nominato dal giudice del dibattimento).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 49, Cod. Pen. art. 458, Cod. Pen. art. 453
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)