Sez. 1, Sentenza n. 8414 del 18/11/2003 Ud. (dep. 25/02/2004) Rv. 228012 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN SIGILLI O STRUMENTI O SEGNI DI AUTENTICAZIONE, CERTIFICAZIONE O RICONOSCIMENTO - VENDITA O ACQUISTO DI COSE CON IMPRONTE CONTRAFFATTE DI UNA PUBBLICA AUTENTICAZIONE O CERTIFICAZIONE | Elemento materiale - Idoneità della contraffazione ad ingannare - Requisiti.
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN SIGILLI O STRUMENTI O SEGNI DI AUTENTICAZIONE, CERTIFICAZIONE O RICONOSCIMENTO - VENDITA O ACQUISTO DI COSE CON IMPRONTE CONTRAFFATTE DI UNA PUBBLICA AUTENTICAZIONE O CERTIFICAZIONE
In tema di impronte di autenticazione o certificazione contraffatte, non può essere ritenuta inidonea ai sensi dell'art. 49 comma 2 cod.pen, e quindi definita come falso grossolano, la contraffazione che, pur essendo imperfetta e riconoscibile da una cerchia di esperti, sia tale da comportare per la media delle persone la possibilità (e non solo la probabilità) di inganno.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 470, Cod. Pen. art. 49 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)