Sez. 1, Sentenza n. 11135 del 16/07/2003 (Rv. 565136 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - DECRETI | Provvedimenti delle commissioni per il gratuito patrocinio previsti dal R.D. n. 3282 del 1923 - Natura - Disciplina - Decisorietà - Sussistenza - Esclusione - Gravami - Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Ammissibilità - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - DECRETI
I provvedimenti della commissione per il gratuito patrocinio presso il tribunale previsti dal regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3282, sono espressione di poteri amministrativi piuttosto che giurisdizionali. Essi sono infatti privi di decisorietà, perché connotati da una costante revocabilità sia per il venir meno dei presupposti, o per la loro riscontrata assenza, sia per abuso del beneficio o per impugnazione dell'intendente di finanza; il relativo procedimento è caratterizzato dall'assenza di un vero contraddittorio, e la disciplina dell'istituto non contempla un sistema organico di gravami, non essendo i ricorsi avverso i detti decreti neppure disciplinati in rito, né essendo previsto un controllo di legittimità. È pertanto inammissibile il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. avverso il decreto della commissione per il gratuito patrocinio della corte d'appello.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/12/1923 num. 3282 CORTE COST., Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)