Sez. 1, Ordinanza n. 11352 del 30/05/2005 (Rv. 581525 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - DECRETI | Provvedimenti delle commissioni per il gratuito patrocinio previsti dal r.d. n. 3282 del 1923 - Natura - Disciplina - Decisorietà - Insussistenza - Gravami - Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Ammissibilità - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - DECRETI
È inammissibile il ricorso ex art. 111 Cost. avverso il provvedimento della commissione per il gratuito patrocinio presso il tribunale prevista dal r.d. 30 dicembre 1923, n. 3282, di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in quanto costituisce espressione di poteri amministrativi piuttosto che giurisdizionali ed è privo di decisorietà, perchè connotato dalla revocabilità sia per il venire meno o per la carenza dei relativi presupposti, sia per abuso del beneficio o per impugnazione dell'intendente di finanza, mentre il relativo procedimento è caratterizzato dall'assenza di un vero contraddittorio e la disciplina dell'istituto non contempla neppure un sistema organico di gravami.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Regio Decr. 30/12/1923 num. 3282 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)