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Sez. 2, Sentenza n. 16241 del 29/10/2003 (Rv. 567779 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - CORTILI, CHIOSTRINE, FINESTRE | Cortile - Funzione - Area esterna non utilizzata per l'accesso al fabbricato - Qualificazione come cortile - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-10-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/567779-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - CORTILI, CHIOSTRINE, FINESTRE

Ai fini dell'inclusione nelle parti comuni dell'edificio elencate dall'art. 1117 c.c., deve qualificarsi come cortile lo spazio esterno che abbia la funzione non soltanto di dare aria e luce all'adiacente fabbricato, ma anche di consentirne l'accesso. (La Corte, nel formulare il principio summenzionato, ha ritenuto corretta la decisione del giudice di appello che aveva escluso la natura condominiale di un'area adiacente al fabbricato, rivendicata dal Condominio nei confronti dell'originario unico proprietario e costruttore, rilevando che l'area in questione non era stata mai utilizzata dai condomini ma in via esclusiva da un terzo al quale l'aveva affittata il costruttore che se ne era riservata la disponibilità).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)