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Sez. 2, Sentenza n. 11283 del 10/11/1998 (Rv. 520534 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - SPESE DI MANUTENZIONE (RIPARTIZIONE) - SOFFITTI, SOLAI, VOLTE, LASTRICI SOLARI | Cortile, fuori della proiezione verticale di un edificio condominiale, a servizio di questo - Art. 1117 cod. civ. - Applicabilità - Copertura di un sottostante locale di proprietà esclusiva - Conseguenze - Lavori di manutenzione necessari per la conservazione del piano di calpestio del cortile, costituente altresì soffitto - Delibera dei condomini, con la partecipazione del proprietario del locale - Necessità - Ripartizione delle spese - Due terzi a carico del proprietario del locale ed un terzo del condominio - Criterio omologo a quello di cui all' art. 1126 cod. civ. per la terrazza a livello.
Stato
decisa il 1998-11-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/520534-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - SPESE DI MANUTENZIONE (RIPARTIZIONE) - SOFFITTI, SOLAI, VOLTE, LASTRICI SOLARI

In mancanza di titolo, la natura del diritto su di un manufatto dipende dalla struttura o destinazione all'uso o al servizio dei piani o delle porzioni di piano del fabbricato condominiale; pertanto se un cortile dà aria e luce a questo ed ha la funzione di consentirne l'accesso, ancorché costituisca copertura di un sottostante locale costruito fuori della proiezione verticale dei piani sopraelevati, ha natura condominiale e perciò l'assemblea dei condomini, con la partecipazione del proprietario del locale in proporzione ai corrispondenti millesimi, è legittimata a deliberare i lavori di manutenzione necessari per la conservazione del piano di calpestio, fungente altresì da soffitto del predetto locale, mentre la ripartizione delle conseguenti spese va effettuata secondo l'omologo criterio stabilito per la terrazza a livello dall'art. 1126 cod. civ., sì che il proprietario di questo deve contribuire per due terzi e i condomini per un terzo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1126

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)