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Sez. L, Sentenza n. 5806 del 23/03/2004 (Rv. 571445 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE | Silicosi e asbestosi - Legge n. 780 del 1975 - Ampliamento della tutela - Termini - Deroghe ai principi generali in materia di nesso causale - Esclusione - Conseguenze in riferimento alle ipotesi di associazione di tali tecnopatie con altre forme morbose dell'apparato respiratorio e cardiocircolatorio - Onere della prova - Valutazione relativa del giudice di merito - Incensurabilità in cassazione - Limiti.
Stato
decisa il 2004-03-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/571445-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE

La legge n. 780 del 1975, nel modificare la normativa relativa all'assicurazione obbligatoria contro la silicosi e l'asbestosi, ne ha ampliato l'ambito applicativo (avendo richiesto, ai fini della relativa indennizzabilità, esclusivamente che le suddette patologie siano contratte nell'esercizio dei lavori specificati nell'apposita tabella, rientranti fra quelli per i quali ricorre la tutela antinfortunistica e subordinato il riconoscimento del diritto alla rendita a condizioni di maggior favore con riguardo ai criteri di valutazione del grado di inabilità), ma non ha previsto deroghe ai principi generali in tema di nesso causale. Ne consegue che, in riferimento alle ipotesi di malattia associata di cui alla lettera b) dell'art. 145 del T.U. n. 1124 del 1965 (nel testo risultante dall'art. 4 della citata legge n. 780 del 1975), deve escludersi che esso abbia introdotto una presunzione di causalità per i casi in cui alla silicosi o all'asbestosi si associno altre forme morbose dell'apparato respiratorio e cardiocircolatorio, occorrendo accertare in concreto se la morte o l'inabilità siano derivate o meno dalle indicate tecnopatie in concorso causale - sia pure in minima parte ed, eventualmente, solo in termini di un alto grado di probabilità - con la malattia associata, da intendere secondo una nozione squisitamente tecnico - scientifica, incombendo sull'assicurato il relativo onere della prova. La valutazione circa la sussistenza in concreto dell'associazione costituisce giudizio di fatto che, se congruamente motivato, non è censurabile dal giudice di legittimità.

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 145 CORTE COST., Legge 27/12/1975 num. 780 art. 2, Legge 27/12/1975 num. 780 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)