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Sez. L, Sentenza n. 12298 del 20/08/2002 (Rv. 556991 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE | Silicosi e asbestosi - Legge n. 780 del 1975 - Ampliamento della tutela - Termini - Deroghe ai principi generali in materia di nesso causale - Esclusione - Conseguenze in riferimento sia alle ipotesi delle patologie determinate dalle anzidette tecnopatie, sia alle ipotesi di associazione di tali tecnopatie con altre forme morbose dell'apparato respiratorio e cardiovascolare - Presenza di patologia cardiocircolatoria - Accertamento, in via di valutazione probabilistica, della esistenza o meno del contributo causale della silicosi nella determinazione dell'infermità - Necessità.
Stato
decisa il 2002-08-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/556991-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE

La legge n. 780 del 1975, nel modificare la normativa relativa all'assicurazione obbligatoria contro la silicosi e l'asbestosi, ne ha ampliato l'ambito applicativo - in quanto ha richiesto, ai fini della relativa indennizzabilità, esclusivamente che le suddette patologie siano contratte nell'esercizio dei lavori specificati nell'apposita tabella, rientranti fra quelli per i quali ricorre la tutela antinfortunistica e ha subordinato il riconoscimento del diritto alla rendita a condizioni di maggior favore con riguardo ai criteri di valutazione del grado di inabilità - ma non ha previsto deroghe ai principi generali in tema di nesso causale. Ne consegue che, per quel che riguarda le ipotesi di cui alla lettera a) dell'art. 145 del T.U. n. 1124 del 1965 (nel testo risultante dall'art. 4 della citata legge n. 780 del 1975), al fine di stabilire se la morte o l'inabilità siano state determinate dalla silicosi o dall'asbestosi o da una patologia che sia conseguenza diretta di dette tecnopatie, si deve fare applicazione del principio dell'equivalenza delle cause (recepito dall'art. 41 cod. pen.) con la specificazione che la causa sopravvenuta esclude il nesso causale qualora sia da sola sufficiente a determinare l'evento; mentre, in riferimento alle ipotesi di cui alla lettera b) dell'art. 145 cit., dovendo escludersi che esso abbia introdotto una presunzione di causalità per i casi in cui alla silicosi o all'asbestosi si associno altre forme morbose dell'apparato respiratorio e cardiocircolatorio, occorre accertare in concreto se la morte o l'inabilità siano derivate o meno dalle indicate tecnopatie in concorso causale - sia pure in minima parte ed, eventualmente, solo in termini di un alto grado di probabilità - con la malattia associata, da intendere secondo una nozione squisitamente tecnico - scientifica. Infatti, l'unità anatomo - funzionale dell'apparato cardiaco - respiratorio, pur senza determinare una giuridica presunzione di rapporto causale, esige, tuttavia, che, in presenza di una patologia cardio - circolatoria, si accerti, sia pure attraverso una valutazione adeguatamente probabilistica, l'esistenza o l'inesistenza del contributo causale della silicosi nella determinazione dell'infermità cardiaca o del decesso.

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 145 CORTE COST., Legge 27/12/1975 num. 780 art. 2, Legge 27/12/1975 num. 780 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)