Sez. 1 - , Sentenza n. 26568 del 23/11/2020 (Rv. 659745 - 03)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN GENERE | Concordato preventivo - Autorizzazione alla sospensione o allo scioglimento del contratto pendente ex art. 169-bis l.fall. - Presupposto - Contatto non interamente eseguito da entrambe le parti - Necessità - Fattispecie.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN GENERE
In tema di concordato preventivo, l'autorizzazione alla sospensione o allo scioglimento del contratto pendente, ai sensi dell'art. 169-bis l.fall., presuppone che, al momento della domanda di concordato preventivo, esso non abbia avuto completa esecuzione da entrambe le parti, avuto riguardo alle prestazioni principali del sinallagma contrattuale; ne consegue che l'istituto non è applicabile ai contatti a prestazioni corrispettive in cui una delle parti abbia già compiutamente eseguito la propria prestazione. (Principio enunciato ai sensi dell'art. 363, comma 1, c.p.c. in relazione ad una fattispecie relativa ad un contratto preliminare di vendita in cui, prima del deposito del ricorso ex art. 161 l.fall., il promissario acquirente aveva già corrisposto l'intero prezzo, era stato immesso nella detenzione dell'immobile ed aveva promosso un giudizio, ex art. 2932 c.c., per ottenere la prestazione del consenso dell'altra parte alla stipulazione del contratto definitivo).
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 72, Legge Falliment. art. 161 CORTE COST., Legge Falliment. art. 169 bis, Cod. Civ. art. 2932
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)